Studi e approfondimenti

Studio operativo · 12 ottobre 2026

Spese di ristorazione: IVA, inerenza e deducibilità

La fattura documenta la spesa. Il collegamento con l’attività giustifica il trattamento fiscale. IVA e imposte sui redditi richiedono verifiche autonome.

Criterio operativo

Prima verificare l’inerenza; poi qualificare la spesa; infine applicare separatamente detrazione IVA, deduzione del costo e tracciabilità. Il 75% non è una percentuale di detrazione IVA e non rende deducibile un pasto personale.

1. Inerenza: dimostrare il legame con l’attività

Un pranzo può accompagnare una trattativa, una riunione operativa o una trasferta. Occorre poter ricostruire chi vi ha partecipato, per quale ragione e in relazione a quale incarico o attività. Intestare la fattura alla partita IVA non trasforma un consumo privato in una spesa professionale.

Il giudizio riguarda la riferibilità del costo all’attività concretamente esercitata: non occorre che ogni incontro generi un ricavo immediato. Un incontro commerciale senza esito può essere inerente; una cena familiare resta estranea. Importi anomali o documentazione generica richiedono elementi ulteriori, perché la prova non si esaurisce nella registrazione contabile.

La Cassazione, nell’ordinanza 22938/2018, descrive l’inerenza come giudizio qualitativo e richiama l’ordinanza 450/2018. La sentenza 16696/2016 ribadisce, per l’IVA, l’onere dell’interessato di dimostrare inerenza e strumentalità. Sono principi generali: non autorizzano automaticamente la deduzione di qualsiasi pranzo con clienti. Riferimenti giurisprudenziali.

2. IVA: fattura, destinazione e limiti specifici

Dal 1° settembre 2008 è venuta meno l’indetraibilità oggettiva generalizzata dell’IVA sui servizi alberghieri e di ristorazione. La detrazione segue l’art. 19 del DPR 633/1972: spesa effettuata nell’esercizio dell’attività, fattura valida, registrazione e collegamento con operazioni che danno diritto alla detrazione. Restano pro-rata, utilizzi promiscui e altre limitazioni applicabili al contribuente.

Il documento commerciale e la ricevuta del POS non sostituiscono la fattura ai fini della detrazione. Se il fruitore è un dipendente o altro soggetto diverso dal committente, identificarlo in fattura o nella documentazione allegata, secondo i chiarimenti della circolare 6/E/2009. La fattura deve riferirsi all’effettivo committente.

Per le spese di rappresentanza l’IVA è esclusa dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. h). L’eccezione per beni di costo unitario non superiore a 50 euro non si estende ai servizi di ristorazione. Non confondere inoltre la somministrazione al ristorante con l’acquisto di alimenti e bevande, soggetto alla distinta lett. f).

L’IVA detraibile non è costo. Se è legalmente indetraibile può concorrere al costo cui applicare i limiti pertinenti. La rinuncia volontaria a una detrazione spettante non consente di dedurla automaticamente. La circolare 25/E/2010 ammette una specifica eccezione quando la mancata richiesta della fattura dipende da una documentabile convenienza economico-gestionale: il costo di gestione della detrazione supera il beneficio. La soluzione non restituisce il diritto a detrarre l’IVA.

3. Deducibilità: imprese e professionisti a confronto

Regole di deduzione e detrazione per tipologia di spesa
SpesaImpreseProfessionistiIVA
Ristorazione ordinaria inerente75% del costo; nessun tetto generale del 2% dei ricavi75% del costo, entro il 2% dei compensi percepitiNormalmente detraibile con fattura e requisiti dell’art. 19
Ristorazione di rappresentanzaPrima 75%, poi plafond dell’art. 108Prima 75%, poi plafond dell’1% dei compensiIndetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1, lett. h)
Vitto e alloggio in trasferta fuori comune di dipendenti/collaboratoriArt. 95, comma 3: limite giornaliero 180,76 € in Italia, 258,23 € all’estero; non il 75%Regole specifiche per spese dei dipendenti; distinguere dalla trasferta personale del professionistaVerificare fattura al committente, fruitore e collegamento con l’attività
Pasto personale o familiare estraneo all’attivitàIndeducibileIndeducibileIndetraibile

Per l’impresa, l’art. 109, comma 5, limita ordinariamente al 75% alberghi e somministrazioni di alimenti e bevande. Il limite non riguarda le trasferte disciplinate dall’art. 95, comma 3. La prassi distingue anche servizi acquistati come componente dell’attività propria, mense e servizi sostitutivi: occorre esaminare la specifica fattispecie.

Per il professionista, l’art. 54-septies, comma 1, impone due limiti congiunti: si calcola il 75% e si verifica il tetto annuo del 2% dei compensi percepiti. La trasferta del professionista non diventa per questo una trasferta del dipendente. Formazione e congressi seguono il comma 3, con deduzione integrale entro 10.000 euro annui per le spese ammesse, comprese viaggio e soggiorno.

Le spese sostenute direttamente dal committente e i rimborsi analitici al professionista vanno esaminati secondo gli artt. 54 e 54-ter: i rimborsi ordinariamente esclusi dal reddito non danno luogo alla corrispondente deduzione, salvo i casi previsti. Non applicare meccanicamente le vecchie regole del riaddebito.

Un invito gratuito con finalità promozionale o di pubbliche relazioni può essere rappresentanza: la presenza di un cliente non basta né a escluderla né a qualificarla. Per l’impresa, sul costo di ristorazione ridotto al 75% operano i plafond dell’art. 108: 1,5% dei ricavi e proventi caratteristici fino a 10 milioni, 0,6% sulla parte tra 10 e 50 milioni, 0,4% sulla parte eccedente. Per il professionista, la ristorazione di rappresentanza incontra il 75% e il plafond dell’1% dei compensi, anziché il tetto ordinario del 2%.

Il DM 19 novembre 2008 esclude dalla rappresentanza determinate ospitalità di clienti, anche potenziali, in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili o visite alle sedi produttive, con documentazione specifica. Non è un’esclusione generale per tutti i pranzi di lavoro. Nel regime forfettario i costi non si deducono analiticamente e l’IVA sugli acquisti non si detrae.

4. Nel 2026 verificare il pagamento tracciabile

Per vitto e alloggio sostenuti in Italia, la deduzione richiede anche il pagamento mediante bonifico, carte o altro sistema ammesso dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997. Il riferimento è agli artt. 109, commi 5-bis e 5-ter, 95, comma 3-bis, e 54-septies, comma 6-bis, come modificati dal D.L. 84/2025. Conservare la prova del pagamento insieme al documento di spesa.

Le spese di rappresentanza richiedono tracciabilità secondo gli artt. 108 e 54-septies, comma 2, anche quando sostenute all’estero. Per le spese ordinarie estere, il vincolo territoriale sopra indicato non opera, ma restano inerenza e limiti di deduzione. Le decorrenze del 2025 sono differenziate: per verificare vecchi documenti consultare l’art. 1 del D.L. 84/2025.

Il pagamento tracciabile è una condizione aggiuntiva: non sostituisce fattura e inerenza. Per contro, il contante non determina, da solo, l’indetraibilità IVA di un servizio di ristorazione che soddisfa le condizioni IVA; può precludere la deduzione del costo.

5. Esempi pratici

Impresa, pranzo ordinario inerente. Imponibile 100 euro e IVA 10 euro, fattura valida e pagamento con carta: se non vi sono limitazioni IVA, detrazione 10 euro; costo deducibile 75 euro. Non si calcola il 75% sull’IVA.

Professionista. Compensi annui 50.000 euro; spese ordinarie di vitto e alloggio 2.000 euro al netto dell’IVA detraibile, inerenti e tracciate: il 75% è 1.500 euro, ma il tetto del 2% è 1.000 euro. Deduzione ammessa: 1.000 euro.

Pranzo di rappresentanza dell’impresa. Fattura 100 euro più IVA 10 euro: IVA indetraibile, costo 110 euro. Il 75% è 82,50 euro, da confrontare con il plafond di rappresentanza ancora disponibile. Deduzione e detrazione hanno quindi esiti diversi.

Pranzo personale. Fattura intestata all’impresa per un pasto familiare senza rapporto con l’attività: IVA non detraibile e costo non deducibile. Nessuna percentuale sana l’assenza di inerenza.

Trasferta del dipendente fuori comune in Italia. Vitto e alloggio documentati per 150 euro in un giorno, con requisiti e pagamento tracciabile: il costo rientra nel limite giornaliero di 180,76 euro dell’art. 95, comma 3; non si riduce al 75%. Il limite è complessivo per vitto e alloggio.

6. Documenti da consegnare allo Studio

  • Fattura al corretto committente, data e luogo del servizio.
  • Partecipanti e ruolo: titolare, dipendente, cliente o potenziale cliente.
  • Motivo dell’incontro, incarico, trasferta o evento; email e agenda quando utili.
  • Prova del pagamento tracciabile e nota spese collegata ai documenti.
  • Classificazione ordinaria, rappresentanza o trasferta e separazione dei consumi privati.

Questa analisi riguarda IVA e imposte sui redditi; l’IRAP richiede una verifica distinta in base al soggetto e al metodo di determinazione della base imponibile. I casi concreti vanno qualificati prima della registrazione e della dichiarazione.

7. Fonti normative, di prassi e giurisprudenziali

Torna al briefing del 12 ottobre 2026