Studi e casi pratici

Studio normativo e operativo

Ravvedimento operoso dopo la riforma

Nuove sanzioni, ravvedimento parziale, divieto di rateazione e criterio da applicare quando il tributo è pagato in più momenti.

25% sanzione ordinaria1° settembre 2024 decorrenza67/E/2011 prassi di riferimento

Aggiornato al 18 settembre 2026 · Tempo di lettura: circa 10 minuti

La risposta breve

Il frazionamento non è vietato in assoluto

La disciplina vieta la rateazione del ravvedimento complessivo, ma consente il ravvedimento parziale o frazionato. Ogni quota può essere regolarizzata autonomamente; in alternativa, il contribuente può completare la regolarizzazione alla fine applicando la riduzione maturata alla data di perfezionamento.

Il primo pagamento non cristallizza quindi la riduzione più favorevole sull’intero debito ancora aperto.

01 · La riforma

La sanzione ordinaria scende dal 30% al 25%

Il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto la sanzione per omesso o tardivo versamento e riorganizzato le riduzioni del ravvedimento.

Norma sostanziale

L’art. 2, comma 1, lettera l), n. 1, del D.Lgs. 87/2024 modifica l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e sostituisce il 30% con il 25%.

Riduzioni

L’art. 3 del D.Lgs. 87/2024 modifica l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e riscrive i coefficienti del ravvedimento.

Decorrenza

L’art. 5 applica la nuova disciplina alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per quelle anteriori resta il regime precedente.

Primo controllo operativo.

La data discriminante è quella in cui è stata commessa la violazione, non la data in cui viene calcolato o pagato il ravvedimento.

02 · Nuove misure

Sanzioni effettive per i versamenti tardivi

Prospetto riferito alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, prima degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

Momento della regolarizzazioneCalcoloSanzione effettiva
Entro 14 giorni12,50% × 1/15 per giorno × 1/100,08333% per giorno
Dal 15° al 30° giorno12,50% × 1/101,25%
Dal 31° al 90° giorno12,50% × 1/91,3889%
Oltre 90 giorni, entro un anno o il termine della dichiarazione25% × 1/83,125%
Oltre un anno o oltre il termine della dichiarazione25% × 1/73,5714%
Dopo lo schema di atto, nei casi ammessi25% × 1/64,1667%
Dopo PVC e prima dello schema di atto25% × 1/55%
Dopo lo schema di atto preceduto da PVC25% × 1/46,25%

Confronto con il regime precedente

RegolarizzazioneFino al 31 agosto 2024Dal 1° settembre 2024
Entro 14 giorni0,10% al giorno0,08333% al giorno
Dal 15° al 30° giorno1,50%1,25%
Dal 31° al 90° giorno1,6667%1,3889%
Entro un anno o il termine della dichiarazione3,75%3,125%
Oltre un anno ed entro due anni4,2857%3,5714%
Oltre due anni5%3,5714%

Oltre alla sanzione ridotta devono essere versati il tributo e gli interessi al tasso legale, calcolati per ciascun giorno di ritardo fino all’effettivo pagamento del tributo.

03 · Frazionamento

Ciò che è ammesso e ciò che resta vietato

La distinzione decisiva è tra regolarizzazione autonoma di singole quote e rateazione di un ravvedimento che si vorrebbe già perfezionato sull’intero debito.

OperazioneAmmessaCondizione o conseguenza
Ravvedimento parzialeSìPer la quota regolarizzata si versano tributo, sanzione ridotta e interessi proporzionati.
Ravvedimenti successiviSìOgni quota può perfezionarsi autonomamente con la riduzione maturata alla propria data.
Tributo pagato in più frazioni e ravvedimento complessivo finaleSìLa riduzione è quella applicabile quando sanzione e interessi completano la regolarizzazione.
Rateazione del ravvedimento complessivoNoLa prima rata non perfeziona l’intero ravvedimento e non blocca la riduzione sul residuo.

Ravvedimento parziale

  • Si individua una quota del tributo.
  • Si calcolano la sanzione ridotta e gli interessi riferiti a quella quota.
  • Il versamento completo perfeziona il ravvedimento limitatamente alla parte pagata.

Rateazione non ammessa

  • Il primo versamento non perfeziona l’intero ravvedimento.
  • La riduzione applicabile al residuo continua a cambiare con il trascorrere del tempo.
  • La notifica di un atto ostativo può precludere la regolarizzazione del residuo; PVC e schema di atto possono modificare la riduzione applicabile.

04 · Norma e prassi

Dalla Risoluzione 67/E all’articolo 13-bis

La Risoluzione 67/E del 23 giugno 2011 ha distinto il ravvedimento parziale, ammesso, dalla rateazione delle somme da ravvedimento, esclusa. La Circolare 42/E del 12 ottobre 2016 ha confermato che il pagamento iniziale non conserva la riduzione sull’intero importo residuo.

Il principio è stato poi recepito nell’art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997, introdotto dall’art. 4-decies del D.L. 34/2019 come norma di interpretazione autentica. La disposizione consente di ravvedere i singoli versamenti oppure di regolarizzare complessivamente il tributo pagato in più frazioni.

Regola dell’ultimo perfezionamentoSe la regolarizzazione è complessiva, la riduzione si determina alla data in cui vengono versate le sanzioni e il ravvedimento è completato. Non basta guardare alla prima quota di tributo.

05 · Caso pratico

Tre pagamenti del tributo, una regolarizzazione finale

L’esempio separa il momento del pagamento del tributo dalla data in cui sanzioni e interessi perfezionano il ravvedimento.

Dati del caso

Debito tributario: €10.000

€4.00020° giorno
€3.00050° giorno
€3.00080° giorno
Sanzioni e interessi100° giorno

La riduzione applicabile è 1/8

Il tributo è stato pagato in più frazioni, ma la regolarizzazione viene completata soltanto al 100° giorno con il versamento di sanzioni e interessi. Non si possono applicare all’intero debito le riduzioni più favorevoli maturate alla data delle prime frazioni.

Calcolo esemplificativo

€10.000 × 12,50% × 1/8 = €156,25

Tutte le quote del tributo sono state pagate entro 90 giorni; gli interessi si calcolano separatamente su ogni quota per 20, 50 e 80 giorni.

La data rilevante per il coefficiente di riduzione non è necessariamente quella dell’ultimo versamento del solo tributo: occorre verificare quando risultano versati anche sanzioni e interessi.

06 · Protocollo di Studio

Sei controlli prima del modello F24

Il calcolo deve essere ricostruibile per quota, data e norma applicata.

  1. 01
    Data della violazione

    Separare le violazioni anteriori e successive al 1° settembre 2024.

  2. 02
    Importo originario

    Verificare tributo dovuto, compensazioni, versamenti e residuo effettivo.

  3. 03
    Pagamenti per quota

    Registrare data e importo di ciascuna frazione del tributo.

  4. 04
    Sanzione base

    Individuare la misura ordinaria riferita al ritardo di ciascuna quota.

  5. 05
    Riduzione e interessi

    Applicare il coefficiente alla data di perfezionamento e calcolare gli interessi giorno per giorno.

  6. 06
    Attività di controllo

    Verificare accessi, PVC, schemi di atto e atti notificati per stabilire se il ravvedimento è ancora ammesso e quale riduzione opera.

Verifica del caso concreto

Ricostruiamo il versamento prima del calcolo

Servono scadenza originaria, importo dovuto, date e importi degli F24 già eseguiti, eventuali compensazioni e atti ricevuti. Solo così si distingue il ravvedimento parziale dalla regolarizzazione complessiva.

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