Norma sostanziale
L’art. 2, comma 1, lettera l), n. 1, del D.Lgs. 87/2024 modifica l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e sostituisce il 30% con il 25%.
Studio normativo e operativo
Nuove sanzioni, ravvedimento parziale, divieto di rateazione e criterio da applicare quando il tributo è pagato in più momenti.
Aggiornato al 18 settembre 2026 · Tempo di lettura: circa 10 minuti
La risposta breve
La disciplina vieta la rateazione del ravvedimento complessivo, ma consente il ravvedimento parziale o frazionato. Ogni quota può essere regolarizzata autonomamente; in alternativa, il contribuente può completare la regolarizzazione alla fine applicando la riduzione maturata alla data di perfezionamento.
Il primo pagamento non cristallizza quindi la riduzione più favorevole sull’intero debito ancora aperto.
01 · La riforma
Il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto la sanzione per omesso o tardivo versamento e riorganizzato le riduzioni del ravvedimento.
L’art. 2, comma 1, lettera l), n. 1, del D.Lgs. 87/2024 modifica l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e sostituisce il 30% con il 25%.
L’art. 3 del D.Lgs. 87/2024 modifica l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e riscrive i coefficienti del ravvedimento.
L’art. 5 applica la nuova disciplina alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per quelle anteriori resta il regime precedente.
La data discriminante è quella in cui è stata commessa la violazione, non la data in cui viene calcolato o pagato il ravvedimento.
02 · Nuove misure
Prospetto riferito alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, prima degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
| Momento della regolarizzazione | Calcolo | Sanzione effettiva |
|---|---|---|
| Entro 14 giorni | 12,50% × 1/15 per giorno × 1/10 | 0,08333% per giorno |
| Dal 15° al 30° giorno | 12,50% × 1/10 | 1,25% |
| Dal 31° al 90° giorno | 12,50% × 1/9 | 1,3889% |
| Oltre 90 giorni, entro un anno o il termine della dichiarazione | 25% × 1/8 | 3,125% |
| Oltre un anno o oltre il termine della dichiarazione | 25% × 1/7 | 3,5714% |
| Dopo lo schema di atto, nei casi ammessi | 25% × 1/6 | 4,1667% |
| Dopo PVC e prima dello schema di atto | 25% × 1/5 | 5% |
| Dopo lo schema di atto preceduto da PVC | 25% × 1/4 | 6,25% |
| Regolarizzazione | Fino al 31 agosto 2024 | Dal 1° settembre 2024 |
|---|---|---|
| Entro 14 giorni | 0,10% al giorno | 0,08333% al giorno |
| Dal 15° al 30° giorno | 1,50% | 1,25% |
| Dal 31° al 90° giorno | 1,6667% | 1,3889% |
| Entro un anno o il termine della dichiarazione | 3,75% | 3,125% |
| Oltre un anno ed entro due anni | 4,2857% | 3,5714% |
| Oltre due anni | 5% | 3,5714% |
Oltre alla sanzione ridotta devono essere versati il tributo e gli interessi al tasso legale, calcolati per ciascun giorno di ritardo fino all’effettivo pagamento del tributo.
03 · Frazionamento
La distinzione decisiva è tra regolarizzazione autonoma di singole quote e rateazione di un ravvedimento che si vorrebbe già perfezionato sull’intero debito.
| Operazione | Ammessa | Condizione o conseguenza |
|---|---|---|
| Ravvedimento parziale | Sì | Per la quota regolarizzata si versano tributo, sanzione ridotta e interessi proporzionati. |
| Ravvedimenti successivi | Sì | Ogni quota può perfezionarsi autonomamente con la riduzione maturata alla propria data. |
| Tributo pagato in più frazioni e ravvedimento complessivo finale | Sì | La riduzione è quella applicabile quando sanzione e interessi completano la regolarizzazione. |
| Rateazione del ravvedimento complessivo | No | La prima rata non perfeziona l’intero ravvedimento e non blocca la riduzione sul residuo. |
04 · Norma e prassi
La Risoluzione 67/E del 23 giugno 2011 ha distinto il ravvedimento parziale, ammesso, dalla rateazione delle somme da ravvedimento, esclusa. La Circolare 42/E del 12 ottobre 2016 ha confermato che il pagamento iniziale non conserva la riduzione sull’intero importo residuo.
Il principio è stato poi recepito nell’art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997, introdotto dall’art. 4-decies del D.L. 34/2019 come norma di interpretazione autentica. La disposizione consente di ravvedere i singoli versamenti oppure di regolarizzare complessivamente il tributo pagato in più frazioni.
05 · Caso pratico
L’esempio separa il momento del pagamento del tributo dalla data in cui sanzioni e interessi perfezionano il ravvedimento.
Dati del caso
Il tributo è stato pagato in più frazioni, ma la regolarizzazione viene completata soltanto al 100° giorno con il versamento di sanzioni e interessi. Non si possono applicare all’intero debito le riduzioni più favorevoli maturate alla data delle prime frazioni.
€10.000 × 12,50% × 1/8 = €156,25
Tutte le quote del tributo sono state pagate entro 90 giorni; gli interessi si calcolano separatamente su ogni quota per 20, 50 e 80 giorni.La data rilevante per il coefficiente di riduzione non è necessariamente quella dell’ultimo versamento del solo tributo: occorre verificare quando risultano versati anche sanzioni e interessi.
06 · Protocollo di Studio
Il calcolo deve essere ricostruibile per quota, data e norma applicata.
Separare le violazioni anteriori e successive al 1° settembre 2024.
Verificare tributo dovuto, compensazioni, versamenti e residuo effettivo.
Registrare data e importo di ciascuna frazione del tributo.
Individuare la misura ordinaria riferita al ritardo di ciascuna quota.
Applicare il coefficiente alla data di perfezionamento e calcolare gli interessi giorno per giorno.
Verificare accessi, PVC, schemi di atto e atti notificati per stabilire se il ravvedimento è ancora ammesso e quale riduzione opera.
Verifica del caso concreto
Servono scadenza originaria, importo dovuto, date e importi degli F24 già eseguiti, eventuali compensazioni e atti ricevuti. Solo così si distingue il ravvedimento parziale dalla regolarizzazione complessiva.
Fonti ufficiali e riferimenti
Il calcolo deve essere verificato sulla normativa vigente alla data della violazione e sulle caratteristiche del singolo tributo.
Avvertenza. Lo studio ha finalità informativa e operativa generale. Non sostituisce il controllo della posizione fiscale, degli atti ricevuti e delle condizioni che consentono il ravvedimento.